Sez. 1, Sentenza n. 6307 del 22/06/1999 (Rv. 527799 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Assegno divorzile - Natura assistenziale - Portata - Presupposti - Deterioramento apprezzabile, in dipendenza del divorzio, delle preesistenti condizioni economiche - Necessità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
A seguito della disciplina introdotta dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, modificativo dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, il quale ha attribuito all'assegno di divorzio natura esclusivamente assistenziale, la concessione di questo trova presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, intesa come insufficienza dei medesimi a conservargli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, essendo rilevante, ai fini dell'accoglimento della domanda, l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle preesistenti condizioni economiche.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)