Sez. 1, Sentenza n. 7799 del 21/08/1997 (Rv. 506918 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Assegno divorzile - Presupposti - Finalità - Determinazione - Criteri - Stato di bisogno dell'avente diritto - Necessità - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
L'assegno periodico di divorzio ha carattere esclusivamente assistenziale, atteso che la sua concessione trova presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, intesa come insufficienza dei medesimi e conservargli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, senza tuttavia che sia necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, che, in ipotesi, potrebbe anche essere economicamente autosufficiente, essendo rilevante per la concessione dell'assegno l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle preesistenti condizioni economiche. A tal fine il giudice può tener conto della condizione reddituale della famiglia al momento della cessazione della convivenza quale elemento induttivo dal quale desumere, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, senza, tuttavia, che tale accertamento richieda la rigida applicazione di criteri matematicamente analitici, una volta che sia stata raggiunta la prova dell'inadeguatezza dei mezzi attualmente disponibili a garantire un tenore di vita analogo a quello precedentemente goduto.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)