Sez. 6 - , Sentenza n. 26429 del 14/04/2021 Ud. (dep. 12/07/2021) Rv. 281582 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO | Mera violazione dell’obbligo di astensione del Pubblico Ministero - Ingiustizia del vantaggio patrimoniale o del danno - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO
In tema di abuso di ufficio, la violazione dell'obbligo di astensione da parte del pubblico ministero non integra di per sé il requisito del danno ingiusto, in quanto il difetto di imparzialità assume rilevanza solo a condizione che si traduca in accuse pretestuose e palesemente insussistenti, nonché in iniziative del tutto prive di fondamento, strumentali rispetto al perseguimento di finalità persecutorie o, comunque, improntate ad un iniquo esercizio dei poteri processuali. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mera violazione dell'obbligo di astensione non comporta neppure la nullità o inutilizzabilità degli atti acquisiti, potendo incidere solo sulla attendibilità delle prove).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 52, Costituzione art. 97 CORTE COST., DPR 16/04/2013 num. 62 art. 7, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 6 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)