Sez. 6, Sentenza n. 12655 del 26/02/2016 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266949 - 01
PUBBLICO MINISTERO - ASTENSIONE | Violazione dell'obbligo di astensione - Nullità - Inutilizzabilità - Esclusione - Rimedi.
PUBBLICO MINISTERO - ASTENSIONE
La violazione dell'obbligo di astensione da parte del pubblico ministero non determina una nullità degli atti, nè la inutilizzabilità degli elementi acquisiti, potendo incidere tale situazione solo sulla attendibilità delle prove. (In motivazione la Corte ha precisato che il rimedio alla violazione dell'obbligo è costituito dalla richiesta di avocazione delle indagini, ex art. 372, comma primo, cod. proc. pen., ovvero, nei casi previsti dall'art. 53 cod. proc. pen., da quella di sostituzione del magistrato delegato per l'udienza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 52, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 53 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)