Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4410 del 07/03/2016 (Rv. 639024 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI | Impresa assicuratrice - Rapporto di agenzia - Risoluzione di diritto a seguito dell'assoggettamento a liquidazione - Conseguenze - Diritto dell'agente all'indennità di fine rapporto - Sussistenza - Diritto alle indennità supplementare e aggiuntiva - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI
L'assoggettamento dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, determinando la risoluzione di diritto del rapporto di agenzia con il riconoscimento a carico della liquidazione della sola indennità di fine rapporto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.l. n. 576 del 1978, conv., con modif., dalla l. n. 738 del 1978, esclude il diritto dell'agente ad insinuarsi al passivo per l'indennità aggiuntiva e di preavviso di cui, rispettivamente, agli artt. 12, comma 4, e 13 dell'Accordo Nazionale Agenti del 1981, così come per tutte le indennità che la disciplina collettiva ricollega all'ipotesi di scioglimento del rapporto per volontà delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 6, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., Legge Falliment. art. 197, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)