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Sez. 1, Sentenza n. 23654 del 20/12/2012 (Rv. 625577 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IMPRESE DI ASSICURAZIONE | Rapporti di agenzia costituiti con l'impresa di assicurazione posta in liquidazione - Risoluzione di diritto - Decorrenza - Indennità di fine rapporto posta a carico della liquidazione ex art. 6 del d.l. 26 settembre 1978, n. 576 (convertito nella legge 24 novembre 1978, n. 738) - Interpretazione.
Stato
decisa il 2012-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625577-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IMPRESE DI ASSICURAZIONE

L'art. 6 del d.l. 26 settembre 1978 n. 576, convertito nella legge 24 novembre 1978 n. 738 - che dispone che i rapporti di agenzia costituiti con l'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa sono risoluti di diritto alla data della pubblicazione del decreto con cui è promossa la procedura concorsuale e che l'indennità di fine rapporto è posta a carico della liquidazione - va interpretato nel senso che detta indennità è unicamente quella collegata con la risoluzione "ipso iure" del rapporto, conseguente alla procedura concorsuale, e non può comprendere quelle che la disciplina collettiva (nell'ipotesi, articoli 26 e 27 dell'Accordo nazionale imprese - agenti di assicurazione del 1975) ricollega alle ipotesi di scioglimento del rapporto per volontà delle parti, quale il recesso ad opera di una di esse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 6, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., Legge Falliment. art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)