Sez. L, Sentenza n. 7118 del 23/06/1995 (Rv. 493047 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA | Disciplina ex art. 2, primo comma, terzo periodo D.L. n. 12 del 1977 - Portata - Interpretazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA
La disposizione dell'art. 2, primo comma, terzo periodo, del D.L. 1 febbraio 1977 n. 12 (contenente norme per l'applicazione della indennità di contingenza e convertito - con modificazioni - in legge 31 marzo 1977 n. 91), secondo la quale gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità dalla normativa prevalente prevista dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria (e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi), va interpretata - in linea con la "ratio legis" (contenimento della inflazione anche mediante il controllo della dinamica salariale e l'aumento della produttività) - nel senso che la disposizione stessa pone alle parti il divieto di superarne (con patti migliorativi) il contenuto dei citati accordi del 1957 e del 1975e non già l'obbligo, a pena di nullità, di attenersi a tale contenuto come ad un limite minimo inderogabile "in peius".
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)