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Sez. L, Sentenza n. 795 del 23/01/1993 (Rv. 480420 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di contingenza | Variazioni del costo della vita o altra forma di indicizzazione - Effetti sugli elementi della retribuzione - Computabilità in difformità dalla normativa prevalente ex accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore della industria - Esclusione ex art. 2, primo comma, terzo periodo, D.L. n. 12 del 1977 - Portata.
Stato
decisa il 1993-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480420-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di contingenza

La disposizione dell'art. 2, primo comma, terzo periodo, del D.L. 1 febbraio 1977 n. 12 (contenente norme per l'applicazione della indennità di contingenza e convertito - con modificazioni - in legge 31 marzo 1977 n. 91), secondo la quale gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità dalla normativa prevalente prevista dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria (e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi), va interpretata - in linea con la "ratio legis" (contenimento della inflazione anche mediante il controllo della dinamica salariale e l'aumento della produttività) - nel senso che la disposizione stessa pone alle parti il divieto di superare (con patti migliorativi) il contenuto dei citati accordi del 1957 e del 1975 e non già l'obbligo, a pena di nullità, di attenersi a tale contenuto come ad un limite minimo inderogabile "in peius".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)