Sez. 6, Sentenza n. 530 del 13/02/1995 Cc. (dep. 06/04/1995) Rv. 200916 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere | Invalidità dell'atto con cui si realizza il passaggio da una fase processuale all'altra - Decorrenza dei termini di fase - Esclusione - Mancata emissione dell'atto - Decorrenza dei detti termini - Sussistenza.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere
Soltanto la mancata emissione, e non la invalidità degli atti mediante i quali si realizza il passaggio da una fase processuale all'altra, può dar luogo alla perdita di efficacia della custodia cautelare per superamento dei termini previsti per la prima di dette fasi. (Fattispecie in tema di nullità del decreto che ha disposto il giudizio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)