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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34583 del 16/11/2021 (Rv. 662830 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Rimozione di cartelli pubblicitari abusivi - Sanzione prevista dall'art. 23, comma 13-bis, del cod. strada - A carico del soggetto diffidato - Preventiva contestazione allo stesso dell'abusiva installazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662830-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

La sanzione prevista dall'art. 23, comma 13-bis, cod. strada, per l'omessa rimozione di cartelli pubblicitari nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della diffida dell'ente titolare della strada è autonoma e non accessoria rispetto alla diversa sanzione amministrativa di cui al precedente comma 11 del medesimo art. 23, relativa all'abusiva installazione di detti cartelli, trattandosi di condotte differenti ed a carico di soggetti diversi, rispettivamente il diffidato inadempiente all'obbligo di rimozione e l'installatore abusivo; ne consegue che, nel primo caso, la sanzione può essere applicata al soggetto inadempiente alla diffida, senza necessità della preventiva contestazione della condotta di installazione abusiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 23 com. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 23 com. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)