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Sez. 6 - 2, Decreto n. 167 del 08/01/2016 (Rv. 638728 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Rimozione di cartelli pubblicitari abusivi - Sanzione prevista dall'art. 23, comma 13-bis, cod. strada - A carico del soggetto diffidato - Preventiva contestazione allo stesso dell'abusiva installazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638728-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di violazioni previste dal codice della strada, la sanzione prevista dall'art. 23, comma 13-bis, cod. strada, per l'omessa rimozione di cartelli pubblicitari nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della diffida dell'ente titolare della strada è autonoma e non accessoria rispetto alla diversa sanzione amministrativa di cui al comma 11 del citato art. 23 relativa all'abusiva installazione di detti cartelli, trattandosi di condotte differenti e a carico di soggetti diversi, rispettivamente il diffidato inadempiente all'obbligo di rimozione e l'installatore abusivo, sicché, nel primo caso, la sanzione può essere applicata al soggetto inadempiente alla diffida, senza necessità della preventiva contestazione della condotta di installazione abusiva. (Nella specie, a seguito di cessione d'azienda, il destinatario della diffida era il soggetto subentrante, il quale aveva mantenuto in esercizio l'impianto pubblicitario abusivo, già installato dal cedente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)