Sez. 5, Sentenza n. 1357 del 04/12/1967 Ud. (dep. 16/04/1968) Rv. 107559 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DOLO - DISTRAZIONE DI BENI - DOLO GENERICO -ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - DOLO SPECIFICO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DOLO - DISTRAZIONE DI BENI - DOLO GENERICO -ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - DOLO SPECIFICO.*
Il dolo richiesto per la configurabilita del reato di bancarotta fraudolenta e quello generico desumibile dalla coscienza e volonta degli Atti di distrazione. Non e richiesto invece l'intendimento di arrecare, anche solo probabilmente, pregiudizio ai creditori. L'animus nocendi, in cui sostanzialmente e da identificare la finalita di frode, posto che non vi puo essere frode senza danno, e necessario invece per le ipotesi di bancarotta fraudolenta mediante esposizione o riconoscimento di passivita inesistenti, come e facile rilevare dalla congiunzione disgiuntiva ovvero che precede l'indicazione del particolare fine propostosi dall'agente nel secondo gruppo di ipotesi delittuose contemplate dal n.1 del citato art.216. (Conf.103781, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)