Sez. 1, Sentenza n. 2350 del 12/04/1984 (Rv. 434378 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN ALTRI ATTI - ENUNCIAZIONE TASSABILE - CONDIZIONI - DISTINZIONE TRA ATTO ENUNCIATO DA REGISTRARE IN TERMINE FISSO ED ATTO ENUNCIATO DA REGISTRARE IN CASO D'USO - NECESSITÀ - EFFETTI RISPETTIVI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN ALTRI ATTI - ENUNCIAZIONE TASSABILE - CONDIZIONI - DISTINZIONE TRA ATTO ENUNCIATO DA REGISTRARE IN TERMINE FISSO ED ATTO ENUNCIATO DA REGISTRARE IN CASO D'USO - NECESSITÀ - EFFETTI RISPETTIVI.*
In tema di imposta di registro, sotto il vigore del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, per aversi enunciazione tassabile ai sensi dell'art. 62 della legge, occorre distinguere a seconda che l'atto enunciato sia da registrare in termine fisso, ovvero solo in caso d'uso: nel primo caso, essendo la registrazione sempre obbligatoria, basta la semplice menzione o citazione dell'atto, comunque desumibile, senza che occorra ricercare quali siano i rapporti di connessione tra l'atto nel quale è contenuta l'enunciazione o lo atto enunciato, o se le parti enuncianti siano le stesse di quelle dell'atto enunciato, perché ciò che rileva non è la volontà delle parti di assoggettare l'atto a registrazione, ma l'esistenza obiettiva dell'atto e la conoscenza legale che il fisco comunque ne abbia; nella seconda ipotesi, è necessario che vi sia l'uso dello atto secondo la previsione dell'art. 2, comma secondo, n. 2, della legge, nella ricorrenza delle condizioni indicate dall'art. 62, con la conseguenza che non è sufficiente la semplice menzione o citazione dell'atto, ma occorre, invece, che l'atto enunciato sia riportato in tutto o in parte o sia inserito nell'atto enunciante, che esso abbia una connessione diretta con le Disposizioni dell'atto in cui è enunciato, che non sia già estinto o non si estingua con l'atto che contiene l'enunciazione, che dell'atto enunciato siano richiamati gli elementi essenziali, e che le parti dell'atto enunciante siano le stesse dell'atto enunciato. (V 781/80, mass n 404231; (V 3375/77, mass n 386931).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 2, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)