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Sez. 1, Sentenza n. 3375 del 28/07/1977 (Rv. 386931 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN GENERE - ENUNCIAZIONE TASSABILE EX ART 62 DELLA LEGGE DI REGISTRO - CONDIZIONI - ESTREMI DELLA ENUNCIAZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA.*
Stato
decisa il 1977-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386931-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN GENERE - ENUNCIAZIONE TASSABILE EX ART 62 DELLA LEGGE DI REGISTRO - CONDIZIONI - ESTREMI DELLA ENUNCIAZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA.*

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro la finanza deve attenersi alle risultanze documentali e non puo ricorrere ad altri Atti o presunzioni, dovendo operare solo in base a cio che risulta direttamente dal testo dell'atto presentato alla registrazione, onde, per aversi enunciazione tassabile ex art 62 legge di registro, occorre non solo la prova della sussistenza della convenzione verbale enunciata, ma anche la possibilita di identificare la detta convenzione in tutti i suoi elementi essenziali, come i soggetti stipulanti, l'oggetto e la sua reale portata, per modo che l'atto enunciato sia idoneo a funzionare anche come titolo dell'esistenza e dell'efficacia dell'atto enunciato. L'apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza, in concreto, degli estremi della enunciazione, si risolve in un tipico accertamento di fatto che, se sorretto da congrua e corretta motivazione, si sottrae al Sindacato di legittimita. (Conf 1809/74, mass n 370005).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)