Sez. L, Sentenza n. 10777 del 12/08/2000 (Rv. 539558 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione - Assunzione delle gestioni liquidatorie da parte della regione - Commissari liquidatori individuati nelle persone dei direttori generali delle ASL - Avvocato dipendente di una ASL - Patrocinio delle cause relative alla gestione liquidatoria della precedente USL - Ammissibilità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
A norma dll'art. 2 legge n. 549/1995, le esposizioni debitorie delle soppresse USL e dei disciolti enti ospedalieri sono assunte dalla regione attraverso gestioni liquidatorie facenti capo ai commissari liquidatori che, individuati, in forza di disposizioni di leggi regionali (quale nella specie la legge della regione Campania n.22 del 1996), nelle persone dei direttori generali delle aziende ospedaliere o delle aziende USL designati dalle leggi stesse, agiscono in nome e per conto della regione, in qualità di organi della stessa, con la conseguenza che l'avvocato dipendente da una ASL, iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo professionale, ex art. 3, ultimo comma, lett. b), R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, può patrocinare anche cause relative alla gestione liquidatoria della precedente USL.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Campania 07/08/1996 num. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)