Sez. 1, Sentenza n. 8159 del 28/07/1999 (Rv. 529034 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione - Conseguenze - Successione della Regione nei rapporti debitori - Configurabilità - Commissari liquidatori delle gestioni stralcio - Organi della Regione - Configurabilità - Successione verificatasi in corso di causa - Soggetto legittimato ad impugnare - Individuazione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
A norma degli articoli 6 legge n. 724/1994 e 2 legge n. 549/1995, le esposizioni debitorie delle soppresse Usl e dei disciolti enti ospedalieri sono assunte dalla Regione attraverso gestioni stralcio (trasformate in gestioni liquidatorie dalla citata legge n. 549/95) facenti capo ai commissari liquidatori che, individuati, in forza di disposizioni di leggi regionali, nelle persone dei direttori generali delle Aziende Ospedaliere o delle Aziende Usl designati dalle leggi stesse, agiscono in nome e per conto della Regione, in qualità di organi della stessa, con la conseguenza che, ove la successione nel rapporto obbligatorio emerga in corso di causa, la legittimazione a proporre impugnazione spetta alla Regione a mezzo dei propri organi come sopra individuati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 23/12/1984 num. 724 art. 6, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 23/12/1984 num. 724 art. 6, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)