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Sez. L, Sentenza n. 18145 del 23/10/2012 (Rv. 624575 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Omissioni contributive - Riscossione tramite ruolo - Opposizione - Applicazione del rito del lavoro - Conseguenze - Sospensione feriale dei termini - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2012-10-23
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624575-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

In materia di omissioni contributive, il giudizio conseguente all'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 è soggetto al rito di cui agli artt. 442 ss. cod. proc. civ. Ne consegue che non trova applicazione la sospensione feriale dei termini previsti dalla legge n. 742 del 1999.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)