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Sez. 2, Sentenza n. 5163 del 21/11/1979 Ud. (dep. 19/04/1980) Rv. 145068 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - TRUFFA - IN GENERE - FURTO DI ENERGIA ELETTRICA - DIFFERENZA DALLA TRUFFA.*
Stato
decisa il 1979-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145068-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - TRUFFA - IN GENERE - FURTO DI ENERGIA ELETTRICA - DIFFERENZA DALLA TRUFFA.*

Il caso dell'utente che si avvalga di corrente elettrica industriale a scopo di illuminazione puo configurare furto aggravato o truffa a seconda se l'abusivo allacciamento dello impianto di illuminazione a quello della corrente industriale avvenga prima o dopo del contatore dell'energia industriale. Poiche il momento consumativo del reato e quello della registrazione e misurazione operata dal contatore, lo allaccio abusivo integra impossessamento di energia elettrica non ancora entrata nel possesso del consumatore, qualora lo stesso avvenga prima del contatore, quando ancora l'energia e posseduta dall'impresa fornitrice. Se, invece, l'allaccio abusivo avvenga dopo il contatore e quindi dopo che mediante la registrazione e la misurazione l'utente ha acquistato il possesso dell'energia, l'inganno subito dal fornitore (circa l'utilizzazione dell'energia stessa come illuminazione invece che per uso industriale, per lucrare indebitamente la differenza della relativa tariffa), integra il reato di truffa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)