Sez. 2 - , Ordinanza n. 22094 del 04/09/2019 (Rv. 655216 - 02)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contravvenzione al codice della strada - Opposizione cd. recuperatoria al verbale di contestazione - Contestuale proposizione di censure avverso la cartella esattoriale o concernenti fatti sopravvenuti al verbale - Termine di proposizione di tali censure - Conseguenze.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
Qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contravvenzione al codice della strada, proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o, comunque, concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse, pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione, soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c.. Di conseguenza, i vizi afferenti al procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, trattandosi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)