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Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 06/06/1968 (Rv. 333547 - 01)

TITOLI DI CREDITO - AVALLO - ECCEZIONI OPPONIBILI ALL'AVALLANTE - NULLITA NON FORMALE DEI RAPPORTI TRA EMITTENTE E PRENDITORE - INOPPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333547-01

TITOLI DI CREDITO - AVALLO - ECCEZIONI OPPONIBILI ALL'AVALLANTE - NULLITA NON FORMALE DEI RAPPORTI TRA EMITTENTE E PRENDITORE - INOPPONIBILITA.*

Per il principio dell'autonomia delle obbligazioni cambiarie l'obbligazione dell'avallante e valida, ancorche l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi causa che non sia un vizio di Forma. Non sono, pertanto, opponibili all'avallante eccezioni fondate sulla nullita non formale dei rapporti intercorrenti tra l'emittente e il prenditore e sulle conseguenze derivanti da tale nullita.*

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)