Sez. 6, Sentenza n. 37738 del 02/10/2002 Cc. (dep. 08/11/2002) Rv. 222851 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione - Art. 591 cod. proc. pen. -Attribuzione solo al giudice "ad quem" - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
In caso d'impugnazione tardiva la declaratoria d'inammissibilità spetta al giudice dell'impugnazione in base all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., giacché anche in tale caso la decisione è di competenza esclusiva del predetto giudice.(Fattispecie in cui il tribunale aveva affermato la competenza del giudice dell'esecuzione, in sede di incidente, a decidere sulla tardività dell'impugnazione in base all'equiparazione dell' omessa proposizione dell'impugnazione con quella della tardività della medesima e della ritenuta coincidenza temporale, in tali casi, del perfezionamento della condizione d'irrevocabilità del provvedimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)