Sez. 1, Sentenza n. 5970 del 17/11/1979 (Rv. 402654 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLIO DI OLIVA - SOPPRESSIONE PREVISTA DALLA LEGGE N 417 DEL 1975 - EFFETTI SUL RAPPORTO TRIBUTARIO SORTO PRECEDENTEMENTE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLIO DI OLIVA - SOPPRESSIONE PREVISTA DALLA LEGGE N 417 DEL 1975 - EFFETTI SUL RAPPORTO TRIBUTARIO SORTO PRECEDENTEMENTE - ESCLUSIONE.*
Le norme innovative sopravvenute si applicano immediatamente ai rapporti pendenti, sempreche queste non siano dirette a regolare il fatto o l'atto generatore del rapporto, ma solo gli effetti di esso: conseguentemente, la soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva, disposta dalla legge 4 agosto 1975, n 417, non puo togliere efficacia al rapporto tributario gia sorto antecedentemente, ancorche sia pendente il giudizio di opposizione alla ingiunzione di pagamento del tributo intimata dalla amministrazione finanziaria. (Conf 3202/76, mass n 381989).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 04/08/1975 num. 417 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)