Sez. 1, Sentenza n. 3202 del 01/10/1976 (Rv. 381989 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA - DIVIETO - LIMITI.*
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA - DIVIETO - LIMITI.*
In tema di irretroattivita della legge, la legge sopravvenuta deve comunque essere applicata quando il rapporto giuridico disciplinato, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti, e purche la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto o l'atto generatore del rapporto, ma gli effetti di esso. (Conf 271/73, mass n 362134).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)