diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 12268 del 05/03/1985 Ud. (dep. 20/12/1985) Rv. 171399 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - OBBLIGATORIETĂ€ - ANCHE PER L'IMPUTATO IMPUGNANTE PER TALE UNICO CAPO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171399-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - OBBLIGATORIETĂ€ - ANCHE PER L'IMPUTATO IMPUGNANTE PER TALE UNICO CAPO - SUSSISTENZA.*

La dichiarazione di impugnazione per i soli interessi civili va notificato alle altre parti a pena di inammissibilitĂ , e tale Obbligo riguarda anche l'imputato che limiti la sua impugnazione di soli interessi civili. (V mass n 157761; (Conf mass n 155682 e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)