Sez. 4, Sentenza n. 1877 del 12/11/1982 Ud. (dep. 09/03/1983) Rv. 157761 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - ISTANZA DI CONCESSIONE DI PROVVISIONALE - MANCATO ACCOGLIMENTO - EFFETTI SULLA SOCCOMBENZA - ESCLUSIONE - CONDANNA ALLE SPESE SOSTENUTE DALLA PARTE CIVILE - LEGITTIMITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - ISTANZA DI CONCESSIONE DI PROVVISIONALE - MANCATO ACCOGLIMENTO - EFFETTI SULLA SOCCOMBENZA - ESCLUSIONE - CONDANNA ALLE SPESE SOSTENUTE DALLA PARTE CIVILE - LEGITTIMITÀ.*
Il mancato accoglimento dell'istanza di concessione della provvisionale non costituisce motivo per la inapplicabilità dell'ultimo comma dell'art. 489 cod. proc. pen., secondo il quale l'imputato ed il responsabile civile devono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, poiché il rigetto dell'istanza non influisce sulla posizione di soccombenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)