Sez. 5 - , Ordinanza n. 24668 del 14/09/2021 (Rv. 662136 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Reddito d’impresa - Costi relativi ad una molteplicità di operazioni - Contestazione della deducibilità - Esame di ogni singola operazione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di reddito d'impresa, la valutazione circa la deducibilità dei costi, quando la contestazione attenga ad una molteplicità di operazioni commerciali, deve essere effettuata con riferimento a ciascuna di esse, di cui occorre verificare: prova dell'esistenza, congruità ed inerenza, dovendo all'esito procedersi alla valutazione dell'attendibilità della complessiva contabilità aziendale; pertanto la verifica non può ritenersi conclusa sulla base di quanto emerge da una sola operazione commerciale, scelta quale esempio. (Fattispecie relativa a diverse operazioni di permuta/compravendita di veicoli usati contraddistinte dal costo di acquisizione della permuta da parte della società contribuente, risultato anche dieci volte superiore al valore di mercato, con conseguente ritenuta loro antieconomicità da parte dell'Ufficio ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)