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Sez. 5, Sentenza n. 6337 del 03/05/2002 (Rv. 554076 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Reddito d'impresa - Contabilità formalmente corretta - Accertamento analitico - induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Legittimità - Condizioni - Contabilità confliggente con i criteri della ragionevolezza e della economicità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554076-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico - induttivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente. In tali casi è, pertanto, consentito all'ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti -, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di una commissione tributaria, la quale aveva ritenuto illegittimo l'accertamento analitico - induttivo del reddito d'impresa fondato sulla dichiarazione di prezzi di acquisto di macchinari usati notevolmente superiori ai prezzi di rivendita).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)