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Sez. L - , Ordinanza n. 21294 del 19/07/2023 (Rv. 668422 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Apprendistato - Recesso datoriale - Insufficiente formazione - Domanda di accertamento della invalidità e trasformazione in rapporto a tempo indeterminato - Art. 32, commi 3 e 4, l. n. 183 del 2010 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668422-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

In tema di contratto di apprendistato, in caso di recesso del datore di lavore anticipato rispetto alla scadenza del periodo di formazione, la domanda giudiziale di nullità o invalidità del contratto, con conseguente trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, non è assoggettata ai termini di cui all'art. 32, commi 3 e 4, della l. n. 183 del 2010, non rientrando nei tassativi casi indicati dalla norma.

Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)