Sez. L - , Sentenza n. 20103 del 14/08/2017 (Rv. 645598 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di apprendistato - Facoltà di recesso - Superamento dei termini di durata - Conseguenze - Art. 32, commi 5 e 7, della l. n. 183 del 2010 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
In tema di contratto di apprendistato, l’art. 16 del d.lgs. n. 196 del 1997, “ratione temporis” applicabile, ferma la previsione di un termine minimo e massimo, rinvia alla contrattazione collettiva per la fissazione della durata, sicché, per escludere la continuazione del rapporto lavorativo come ordinario rapporto di lavoro subordinato, è necessario che il datore di lavoro eserciti tempestivamente la facoltà di recesso accordatagli dalla legge; ne consegue che ove, poi, il rapporto sia qualificato sin dall’origine come a tempo indeterminato, la disciplina di cui all’art. 32, commi 5 e 7, della l. n. 183 del 2010 è inapplicabile.
Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/09/2011 num. 167, Decreto Legisl. 24/06/1997 num. 196 art. 16, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)