Sez. 1, Sentenza n. 19354 del 04/10/2005 (Rv. 583170 - 01)
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO | Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio proveniente da un terzo - Valore in giudizio - Valore di indizio - Configurabilità - Conseguenze.
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO
Alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà posta in essere da un terzo estraneo alla lite deve attribuirsi la stessa rilevanza assegnata alla scrittura proveniente da un terzo, onde tale dichiarazione, non configurandosi come prova tipica, non riveste la piena efficacia delle prove documentali e può costituire semplicemente un indizio suscettibile di integrare il fondamento della decisione in concorso con altre risultanze istruttorie delle quali occorre valutare la rilevanza, restando così rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)