Sez. L, Sentenza n. 15306 del 07/08/2004 (Rv. 575471 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI | Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio proveniente da un terzo - Valore in giudizio - Medesima rilevanza assegnata alla scrittura proveniente da un terzo - Condizioni.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 legge n. 15 del 1968 ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni. Ad una diversa conclusione induce l'accertamento sulla rilevanza processuale di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - sempre che verta su fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda - posta in essere da un terzo, possibilità prevista dal d.P.R. n.403 del 1998, dovendo a detta dichiarazione attribuirsi la stessa rilevanza assegnata alla scrittura proveniente da un terzo. Ne consegue che la dichiarazione in esame, diversamente da quella proveniente dalla parte, pur non assumendo l'efficacia probatoria delle prove documentali, può costituire un indizio atto a concorrere alla formazione del convincimento del giudice ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4, DPR 20/10/1998 num. 403
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)