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Sez. U, Sentenza n. 116 del 12/01/1987 (Rv. 449905 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DECISIONI - IMPUGNAZIONE - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - NOTIFICA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO ED AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - TERMINE - POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449905-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DECISIONI - IMPUGNAZIONE - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - NOTIFICA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO ED AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - TERMINE - POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art. 56 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, sullo ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, in riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 66 e segg. del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione negli albi, è inammissibile ove non venga notificato entro l'unico termine all'uopo assegnato (ed esclusa quindi ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio) al consiglio dell'ordine, che ha adottato il provvedimento impugnato innanzi al consiglio nazionale forense, nonché al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, in qualità di contraddittori necessari. (Conf 2464/86; (Conf 678/85; (Conf 2187/84).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. Legge 22/01/1934 num. 37 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)