Sez. U, Ordinanza n. 12 del 11/01/1997 (Rv. 501658 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Ricorso per Cassazione - Soggetti legittimati - Individuazione - Omessa notifica al Procuratore Generale presso la Cassazione e agli altri contraddittori necessari - Integrazione del contraddittorio - Esclusione - Notifica al solo Consiglio Nazionale Forense - Inammissibilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Nel giudizio di impugnazione, dinanzi alla Corte di Cassazione, delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense, unici necessari contraddittori - in quanto unici portatori dell'interesse a proporre impugnazione e a contrastare l'impugnazione proposta - sono il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell'ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa e il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, mentre non può considerarsi tale il Consiglio Nazionale Forense per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l'organo che ha emesso la decisione impugnata; ne consegue che, ove il ricorso sia stato notificato solo al consiglio Nazionale Forense, ne va dichiarata l'inammissibilità e, non essendovi notifica neppure ad uno dei legittimi contraddittori, non può procedersi ad integrazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 35, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)