Sez. 1, Sentenza n. 5747 del 10/06/1998 (Rv. 516294 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposto - Questione preliminare dibattuta fra le parti - Mero rilievo dell'inerenza a materia devoluta ad un giudice diverso - Inidoneità - Pendenza effettiva di una distinta contesa sulla questione pregiudiziale - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La sospensione del processo contemplata dall'art. 295 cod. proc. civ. postula che sia in corso un'altra controversia dalla cui definizione dipenda la decisione della causa e, pertanto, non può essere disposta in base al mero rilievo che uno dei problemi dibattuti fra le parti, di carattere preliminare, sia inerente a materia devoluta ad un giudice diverso, atteso che il verificarsi della relativa ipotesi giustificherebbe una declaratoria di incompetenza - sempre che ne sussistano le condizioni - con la collocazione del processo in uno stato di quiescenza indefettibile subordinata alla pendenza effettiva, non potenziale, di una distinta contesa su quesito pregiudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)