Sez. L, Sentenza n. 2310 del 10/04/1980 (Rv. 405991 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - DISCREZIONALITA - CONTENUTO.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - DISCREZIONALITA - CONTENUTO.*
Il giudice del merito, nel suo prudente apprezzamento, e libero di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilita e la congruenza e scegliere fra le varie risultanze, ivi comprese le dichiarazioni rese a terzi da cui possono ricavarsi elementi presuntivi, quelle ritenute idonee, esaminando le varie prove non isolatamente ma organicamente nel quadro unitario della indagine di fatto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)