Sez. 1, Sentenza n. 3415 del 23/10/1968 (Rv. 336492 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - DEL COMPRATORE - ACCERTAMENTO- PARTECIPAZIONE DEL VENDITORE AL GIUDIZIO - NECESSITA- ESCLUSIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - DEL COMPRATORE - ACCERTAMENTO- PARTECIPAZIONE DEL VENDITORE AL GIUDIZIO - NECESSITA- ESCLUSIONE - LIMITI.*
Nel caso di simulazione relativa della compravendita per interposizione fittizia del compratore, ove sia escluso ogni interesse del venditore a contestare l'impugnativa del negozio, non e indispensabile, ai fini della declaratoria, la sua presenza in giudizio, essendo al riguardo interessati solo il compratore apparente e chi vanta diritto in base al contratto simulato e non versandosi in ipotesi, di litisconsorzio necessario. (Conf. 1949-66, 3100-63, 3189-62, 402-60). Conforme alla sentenza n. 1047-67, mass. N. 327398.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)