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Sez. 1, Sentenza n. 3415 del 23/10/1968 (Rv. 336492 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - DEL COMPRATORE - ACCERTAMENTO- PARTECIPAZIONE DEL VENDITORE AL GIUDIZIO - NECESSITA- ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336492-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - DEL COMPRATORE - ACCERTAMENTO- PARTECIPAZIONE DEL VENDITORE AL GIUDIZIO - NECESSITA- ESCLUSIONE - LIMITI.*

Nel caso di simulazione relativa della compravendita per interposizione fittizia del compratore, ove sia escluso ogni interesse del venditore a contestare l'impugnativa del negozio, non e indispensabile, ai fini della declaratoria, la sua presenza in giudizio, essendo al riguardo interessati solo il compratore apparente e chi vanta diritto in base al contratto simulato e non versandosi in ipotesi, di litisconsorzio necessario. (Conf. 1949-66, 3100-63, 3189-62, 402-60). Conforme alla sentenza n. 1047-67, mass. N. 327398.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)