Sez. 1, Sentenza n. 1047 del 18/05/1967 (Rv. 327398 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - DEL COMPRATORE - ACCERTAMENTO - PARTECIPAZIONE DEL VENDITORE AL GIUDIZIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - DEL COMPRATORE - ACCERTAMENTO - PARTECIPAZIONE DEL VENDITORE AL GIUDIZIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Nel caso di simulazione relativa della compravendita per interposizione fittizia del compratore, ove sia escluso ogni interesse del venditore a contestare l'impugnativa del negozio, non e indispensabile, ai fini della declaratoria, la sua presenza in giudizio, essendo al riguardo interessati solo il compratore apparente e chi vanta il diritto in base al contratto simulato e non versandosi in ipotesi, di litisconsorzio necessario. (Conf 1949'66, 3100'63, 3189'62, 402'60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)