diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2230 del 17/10/1988 Cc. (dep. 03/11/1988) Rv. 179619 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - DICHIARAZIONI DI UN "PENTITO" - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179619-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - DICHIARAZIONI DI UN "PENTITO" - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

La motivazione di un provvedimento restrittivo della libertà personale e dell'eventuale successiva ordinanza in Sede di riesame deve contenere l'indicazione delle ragioni di Rilevanza e concludenza in base alle quali gli indizi, specificamente enunciati, è stata riconosciuta efficacia probatoria tale da far ritenere probabile, allo stato degli Atti, la colpevolezza dell'imputato in ordine all'ipotesi criminosa ascrittagli. In questo ambito le dichiarazioni accusatorie di un cosiddetto pentito possono costituire un idoneo punto di partenza per l'avvio delle necessarie indagini prima dell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, ma per acquistare la pur limitata efficacia probatoria necessaria per l'emissione di detto provvedimento debbono essere sottoposte a vaglio sulla loro attendibilità intrinseca (con riferimento alla personalità del loro autore, ai motivi e alle occasioni che le hanno determinate, alla precisione e alla costanza del loro contenuto e ad altre modalità a tal fine in concreto rilevanti) ed anche a vaglio della loro attendibilità estrinseca, da desumersi da elementi di riscontro i quali, pur concernendo aspetti marginali, debbono, tuttavia, essere attinenti all'accusa ed avere una consistenza da correlare al risultato del vaglio dell'attendibilità intrinseca. (Conf mass n 174869; (Conf mass n 172508).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 148, Cod. Proc. Pen. art. 252

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)