Sez. 1, Sentenza n. 4008 del 04/12/1986 Cc. (dep. 20/01/1987) Rv. 174869 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - CHIAMATA DI CORREO - UTILIZZABILITÀ PER L'EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO DI COERCIZIONE E PER LA PROSECUZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE - CONDIZIONI: VERIFICA INTRINSECA ED ESTRINSECA - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - VALORIZZAZIONE DI CHIAMATE DI CORREO DA PARTE DI PENTITI - MOTIVAZIONE - CONTENUTO - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI ORDINANZA DI RIESAME MOTIVATA, SEMPLICEMENTE E SENZA VERIFICA IN BASE AL DICTUM DEL PENTITO.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - CHIAMATA DI CORREO - UTILIZZABILITÀ PER L'EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO DI COERCIZIONE E PER LA PROSECUZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE - CONDIZIONI: VERIFICA INTRINSECA ED ESTRINSECA - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - VALORIZZAZIONE DI CHIAMATE DI CORREO DA PARTE DI PENTITI - MOTIVAZIONE - CONTENUTO - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI ORDINANZA DI RIESAME MOTIVATA, SEMPLICEMENTE E SENZA VERIFICA IN BASE AL DICTUM DEL PENTITO.*
La chiamata di correo va annoverata tra gli elementi che possono essere utilizzati per la emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale nonché per la prosecuzione della custodia cautelare. Essa però, pur se proveniente da soggetto che si assuma "pentito", deve essere sottoposta, prima di essere impiegata alla emissione di provvedimento di cattura, a riscontro ed a vaglio di rigorosa cautela, attraverso un'analisi condotta, anzitutto, sulla attendibilità intrinseca della chiamata stessa, in considerazione della personalità del soggetto che la rende, dei motivi che lo spingono alle propalazioni, della sua precisione e costanza e di ogni altro elemento circostanziale che possa influire sulla credibilità del soggetto in quel determinato momento. La stessa chiamata, inoltre, deve essere controllata mediante il raffronto con altri elementi di prova estrinseci, specie a carattere oggettivo, che confortino le propalazioni accertatorie e ne garantiscano l'attendibilità sicché tali elementi siano in grado di resistere a quelli di segno opposto addotti dall'imputato a propria discolpa. Pertanto, il tribunale della libertà, in Sede di riesame od in Sede di appello, allorquando ritiene di valorizzare chiamate di correo fornite da "pentiti", deve esercitare e rendere manifesto il suo potere attraverso motivazione che, nel rispetto del segreto istruttorio, si attenga ai principi indicati, dia ragione degli "specifici" elementi utilizzati, spieghi la loro idoneità a costituire indizi "sufficienti" a privare di libertà quel determinato soggetto - allo stato degli Atti - e tenga effettivamente presente anche le eventuali difese svolte dall'imputato. (nella specie, relativa ad annullamento dell'ordinanza con la quale era stato respinto l'appello avverso il provvedimento di diniego della scarcerazione per Mancanza di sufficienti indizi, il tribunale si era limitato a riportarsi, semplicemente, al dictum del pentito, senza spiegare se aveva proceduto ad alcuna verifica interna e di controllo esterno delle di lui dichiarazioni). (Conf mass n 172145; (Conf mass n 168981; (Conf mass n 163155).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 348 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)