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Sez. 1, Sentenza n. 3040 del 15/11/1973 (Rv. 366764 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - SINTETICO - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PRESCRIZIONI EX ARTT 39 E 42 DEL TU N 645 DEL 1958 - INOSSERVANZA - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1973-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366764-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - SINTETICO - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PRESCRIZIONI EX ARTT 39 E 42 DEL TU N 645 DEL 1958 - INOSSERVANZA - ILLEGITTIMITA.*

Le Disposizioni contenute nel tu 29 gennaio 1958 n 645, dopo aver indicato nell'art 119 i criteri relativi all'accertamento analitico dei redditi nei confronti di soggetti tassabili in base a bilancio, hanno attribuito, con l'art 120 comma primo, lettera b, all' amministrazione finanziaria la facolta di procedere nei confronti di detti soggetti all'accertamento sintetico dei redditi, in base alla situazione economica delle aziende, nell'ipotesi in cui dal verbale di ispezione, redatto a norma degli artt 39 e 42 dello stesso tu, risulti che essi non abbiano tenuto le scritture contabili obbligatorie in conformita delle Disposizioni legislative. Deve pertanto ritenersi illegittima la procedura istruttoria seguita dall' amministrazione ai fini dell'emanazione dell'atto definitivo di accertamento sintetico, qualora non siano state osservate le prescrizioni degli artt 39 e 42 citati, i quali prevedono la contestazione al contribuente dei rilievi relativi alle impostazioni del bilancio allegato alla dichiarazione del reddito ritenute irregolari, l'ispezione documentale delle scritture contabili nei locali destinati all'Esercizio dell'attivita commerciale e in contraddittorio del contribuente o di un suo rappresentante e la redazione di un processo verbale in ordine a tale attivita.*

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 39, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 42, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 119 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)