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Sez. 1, Sentenza n. 6618 del 17/01/2008 Cc. (dep. 12/02/2008) Rv. 239364 - 01

PUBBLICO MINISTERO - ASTENSIONE | Omessa astensione - Rilevanza processuale - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239364-01

PUBBLICO MINISTERO - ASTENSIONE

La mancata astensione del pubblico ministero, pur potendo rilevare sotto il profilo disciplinare, non comporta alcuna sanzione processuale. (Conf. 10 febbraio 2002, Giambra, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)