Sez. 2, Sentenza n. 22673 del 03/07/2026 (Rv. 678940-01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni amministrative - Intermediazione finanziaria - Art. 190-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 - Condotta sanzionata.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative nel settore dell'intermediazione finanziaria, avuto riguardo all'attività delle società di gestione del risparmio, l'art. 190-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 non sanziona soltanto l'omessa predisposizione degli assetti organizzativi idonei ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento dei rischi e la stabilità patrimoniale dell'intermediario, ma, in forza del rinvio all'art. 190 TUF e alle disposizioni vi richiamate, anche le condotte attive od omissive dell'amministratore delegato e del direttore generale della società che si pongano in contrasto con il loro dovere di conformare la propria azione gestoria a tali assetti, e di assicurarne in concreto l'attuazione.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190 bis, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 189, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)