Sez. 2, Ordinanza n. 30046 del 21/11/2024 (Rv. 673095-01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Art. 43 del d.lgs. n. 415 del 1996 e art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Natura di "norme in bianco" - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e di intermediazione finanziaria, gli artt. 43 del d.lgs. n. 415 del 1996 , e 190 del d.lgs. n. 58 del 1998, nel prevedere, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché dei relativi dipendenti, la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza, tra l'altro, delle "disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia", non costituiscono norme punitive "in bianco", né comportano alcuna indeterminatezza del precetto, poiché, atteso il particolare tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, realizzano solo una etero integrazione del precetto, consentita dalla riserva di legge sancita dall'art. 1 della l. n. 689 del 1981.
Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 43, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 43, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190, Costituzione art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)