Sez. 3, Sentenza n. 2185 del 20/07/1974 (Rv. 370549 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudizio sulla valutazione delle prove e sulla influenza delle stesse e riservato al giudice di merito ed e incensurabile in Sede di legittimita qualora sia sorretto da congrua e corretta motivazione. (V 2448'72, mass n 359910).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)