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Sez. 3, Sentenza n. 1373 del 11/04/1975 (Rv. 374914 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374914-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il giudizio sulla loro attendibilita e concludenza, nonche la scelta delle ragioni ritenute idonee a sorreggere la decisione, sono attivita che rientrano nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui apprezzamento, se correttamente motivato, non e censurabile in Sede di legittimita. (V 2185/74, mass n 370549; 1728/73, mass n 364672; (V 1565/73, mass n 364385).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)