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Sez. L, Sentenza n. 6312 del 25/10/1983 (Rv. 431060 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. - IN GENERE - SCIOGLIMENTO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA SPETTANTE AL PERSONALE TRASFERITO AGLI ENTI TERRITORIALI - DISCIPLINA - PREVISIONE DELLA SOLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 70 DEL 1975 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431060-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. - IN GENERE - SCIOGLIMENTO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA SPETTANTE AL PERSONALE TRASFERITO AGLI ENTI TERRITORIALI - DISCIPLINA - PREVISIONE DELLA SOLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 70 DEL 1975 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975 n. 698 (scioglimento, e trasferimento delle funzioni, dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), l'indennità di buonuscita spettante, per il periodo di servizio prestato presso l'o.N.M.i., al personale trasferito è disciplinata esclusivamente dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale del detto ente; né il diritto a tale indennità può ritenersi escluso per il fatto che l'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) preveda, all'atto della cessazione dal servizio, la sola indennità di anzianità, dovendosi in contrario considerare sia il disposto del citato art. 9 della legge n. 698 del 1975, che è posteriore ed ha carattere di specialità, sia la previsione del secondo comma dell'art. 14 della stessa legge n. 70 del 1975, che fa salva la legittimità dei fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti degli enti.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1975 num. 70 art. 13 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 14, Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)