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Sez. 2, Sentenza n. 1250 del 04/02/2000 (Rv. 533491 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Morte del convenuto contumace - Conoscenza dell'evento acquisita in modo non processualmente valido - Interruzione del processo - Esclusione - Incostituzionalità della normativa - Manifesta infondatezza della questione - Richiamo ai principi affermati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 220/86 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2000-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533491-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 24 Cost., per la parte in cui non prevede l'interruzione del processo come effetto della conoscenza comunque acquisita (e quindi non risultante in modo processualmente valido)della morte della parte contumace, non essendo applicabili al caso i principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 1986, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale degli artt. 75 e 300 cod. proc. civ. in riferimento alla diversa fattispecie della scomparsa nel corso del processo del convenuto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Civ. art. 48, Cod. Civ. art. 49, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)