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Sez. U, Ordinanza n. 34629 del 29/12/2025 (Rv. 677103-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Contestazione disciplinare “chiusa” e “aperta” - Differenze - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677103-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la contestazione di un illecito permanente "chiusa" - che individui, cioè, l'esatta durata della condotta - circoscrive la cognizione del giudice disciplinare esclusivamente al periodo considerato (salva contestazione suppletiva), mentre, laddove sia stata indicata soltanto la data iniziale della permanenza (cd. contestazione "aperta"), può essere tenuta in considerazione l'intera durata della protrazione, essendo quest'ultima compresa nell'originario addebito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del C.N.F., che aveva qualificato come "aperta" la contestazione che pure alludeva alla "permanenza sino a febbraio 2016", sul presupposto che tale espressione si limitasse ad indicare un arco temporale in cui doveva ritenersi che la condotta si fosse protratta, senza individuare un dies ad quem certo, tenuto conto che non vi era stata alcuna modifica dei tratti essenziali della contestazione disciplinare, suscettibile di ledere il diritto di difesa dell'incolpato).

Legge 13/12/2012 num. 247 art. 59 com. 1 lett. N, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)