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Sez. U, Ordinanza n. 23509 del 19/07/2026 (Rv. 679475-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Illecito permanente - Prescrizione - Decorrenza - Dalla cessazione della permanenza - Individuazione nel caso di contestazione disciplinare "chiusa" - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679475-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE

La prescrizione dell'azione disciplinare per illecito permanente dell'avvocato decorre dalla cessazione della permanenza, la quale, nel caso di contestazione cd. chiusa, ossia che individua l'esatta durata della condotta, va determinata in base all'incolpazione. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare relativa ad un illecito frutto di una condotta permanente, perimetrata nell'incolpazione come iniziata nel febbraio 2016 e cessata il 12 giugno 2018, individuando tale data come dies a quo della decorrenza del termine).

Legge 13/12/2012 num. 247 art. 56, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 103 com. 5 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 37, Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)