Sez. 1, Sentenza n. 10651 del 03/05/2010 (Rv. 613344 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Verbale d'immissione in possesso - Natura - Atto pubblico - Conseguenze - Efficacia - Prova testimoniale - Ammissibilità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di occupazione destinata alla realizzazione di un'opera pubblica, la natura di atto pubblico del verbale d'immissione in possesso dell'immobile per il quale è stato emesso il decreto di occupazione deriva sia dal suo contenuto, di atto di esecuzione di un provvedimento della P.A. che agisce "iure imperii", che dalla qualità di pubblico ufficiale di colui che lo redige, posto che a norma dell'art. 3, commi secondo e terzo, della legge 3 gennaio 1978 n. 1, detto verbale è redatto a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari, i quali, pertanto, esercitano per delega funzioni pubbliche; pertanto, il verbale medesimo (contrariamente alle stime contenute nel verbale di consistenza redatto contestualmente all'immissione in possesso) fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti alla sua presenza, a norma dell'art. 2700 cod. civ., con conseguente inammissibilità della prova testimoniale, posto che, per gli atti a forma solenne, l'art. 2725 cod. civ. limita le deroghe al divieto di prova testimoniale al caso di cui all'art. 2724 n. 3 cod. civ. (perdita incolpevole del documento).
Riferimenti normativi: Legge 03/01/1978 num. 1 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)